Art. 117 c.9 D.Lgs. 36/2023 e Parere MIT 4150/2026
NORMATIVA

Art. 117 c.9 D.Lgs. 36/2023: il parere MIT 4150/2026 sulla rata di saldo

La disciplina della garanzia per la rata di saldo negli appalti pubblici si è arricchita di due chiarimenti ministeriali decisivi: il parere MIT n. 3827 del 19 novembre 2025 e, soprattutto, il parere MIT n. 4150 del 21 aprile 2026. Quest'ultimo risponde a una domanda che da anni divide stazioni appaltanti e imprese: la cauzione ex art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 è dovuta anche quando la verifica dell'opera avviene con certificato di regolare esecuzione (CRE), o vale solo nel caso di collaudo? Il Ministero ha tracciato una linea chiara che cambia la prassi. In questa analisi normativa ricostruiamo il testo dell'art. 117 c.9, il contenuto dei due pareri MIT e le conseguenze pratiche sulla finestra post-ultimazione dei lavori. Per le condizioni operative della polizza, i tempi di emissione e il preventivo rimandiamo alla nostra pagina dedicata al prodotto.

Il testo dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023

La norma di riferimento è contenuta nel Libro II, Parte VI, Titolo V del Codice dei Contratti Pubblici. L'art. 117 disciplina le garanzie definitive e al comma 9 stabilisce: "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi".

Gli elementi tecnici che la norma fissa:

  • Oggetto: cauzione in denaro oppure fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'appaltatore.
  • Importo: pari alla rata di saldo maggiorato del tasso legale di interesse.
  • Decorrenza: data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (lavori) o di verifica di conformità (servizi e forniture).
  • Scadenza: assunzione del carattere di definitività dei medesimi certificati.
  • Durata massima: due anni, in base all'art. 116 del Codice che fissa il termine per l'approvazione del collaudo.

Perché il legislatore ha previsto la garanzia

La ratio è chiara. Dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'opera è tecnicamente in una zona grigia: i lavori sono conclusi e verificati, ma il giudizio non è ancora definitivo. La stazione appaltante, nel frattempo, può essere tenuta a liquidare la rata di saldo. Se in questa finestra emergessero vizi, difformità o contestazioni e l'appaltatore fosse nel frattempo insolvente, l'ente pubblico resterebbe scoperto.

Il comma 9 risolve il problema trasferendo il rischio al garante (banca o compagnia assicurativa): l'impresa incassa il saldo e la stazione appaltante conserva uno strumento di rivalsa fino al perfezionamento del collaudo. La norma è una regola di bilanciamento degli interessi, non di sfiducia verso l'appaltatore. Ed è proprio questo bilanciamento che il parere MIT 4150/2026 ha ridefinito.

Parere MIT 4150/2026: collaudo e CRE non sono equivalenti

Il 21 aprile 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il parere n. 4150 affrontando un dubbio interpretativo ricorrente: la cauzione del comma 9 si applica sempre, oppure solo al collaudo? La risposta del MIT si fonda su una distinzione tecnica tra due modalità di verifica dell'opera.

Il collaudo con certificato provvisorio

Il collaudo è un procedimento tecnico-amministrativo condotto da un collaudatore terzo. L'atto conclusivo è il certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio al momento dell'emissione e acquisisce definitività solo successivamente. In questa fase intermedia, il pagamento della rata di saldo all'appaltatore avviene prima che l'opera sia definitivamente accettata. Qui la garanzia del comma 9 serve e deve essere costituita.

Il certificato di regolare esecuzione (CRE)

Il CRE, emesso nei casi previsti dalla normativa, è un atto diverso. Non apre una fase di provvisorietà: con la sottoscrizione e la successiva approvazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'opera si considera accettata in via definitiva. Il pagamento della rata di saldo avviene quindi su opera già accettata. Il MIT ha concluso che in questo caso il presupposto del comma 9 viene meno e la garanzia non è dovuta.

Sintesi operativa: con collaudo la cauzione rata di saldo è obbligatoria; con CRE non lo è, perché l'accettazione è contestuale all'emissione del certificato e non esiste più la fase di provvisorietà che la norma intende presidiare.

Parere MIT 3827/2025: l'esonero dall'art. 117 c.14 non si estende

Il secondo chiarimento arriva dal parere n. 3827 del 19 novembre 2025. Alcune stazioni appaltanti avevano dubitato se l'esonero dalla garanzia definitiva, previsto dall'art. 117 comma 14 per operatori economici di comprovata solidità o per particolari tipologie di beni e servizi, si estendesse anche alla cauzione per la rata di saldo.

Il Ministero ha risposto no. La garanzia definitiva e la cauzione rata di saldo, pur contenute nello stesso articolo, hanno funzione e struttura autonome. La prima è commisurata al valore complessivo del contratto e copre l'intera fase di esecuzione. La seconda opera solo nella fase post collaudo provvisorio, è commisurata al valore della sola rata finale e presidia un rischio diverso (i difetti occulti che emergono tra collaudo provvisorio e definitivo). L'esonero del comma 14 resta quindi confinato alla garanzia definitiva.

Un'impresa esonerata dalla garanzia definitiva, se l'appalto si chiude con collaudo, deve comunque costituire la fideiussione rata di saldo. Se invece l'appalto si chiude con CRE, si applica il parere 4150/2026 e la garanzia non è dovuta: l'esonero non deriva da una soggettiva qualificazione dell'impresa ma dalla modalità oggettiva di accettazione dell'opera.

Come verificare, prima dell'emissione, se la garanzia serve

Alla luce dei due pareri, l'impresa appaltatrice e il consulente assicurativo devono eseguire una verifica preliminare prima di emettere la polizza. Un errore in questa fase comporta o una garanzia non necessaria (con costi inutili) o, peggio, una garanzia mancante che blocca il pagamento del saldo.

Checklist di verifica:

  • Leggere il capitolato: è previsto il collaudo o l'emissione di un CRE a cura del RUP o del direttore dei lavori?
  • Verificare l'atto di conclusione: è stato emesso un certificato di collaudo provvisorio oppure un certificato di regolare esecuzione?
  • Esaminare la richiesta della stazione appaltante: la lettera richiede esplicitamente la cauzione ex art. 117 c.9? Con quale schema?
  • Coerenza tra atti: in caso di CRE ma richiesta della cauzione, è opportuno richiamare il parere MIT 4150/2026 nel confronto con il RUP.

Il passaggio dalla verifica documentale all'emissione dovrebbe avvenire con l'affiancamento di un intermediario assicurativo specializzato nel settore edile, in grado di leggere capitolati e pareri e dialogare con le stazioni appaltanti.

Cosa ha cambiato (e cosa no) il correttivo D.Lgs. 209/2024

Il correttivo al Codice degli Appalti, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, ha modificato ampie parti della disciplina delle garanzie: svincolo progressivo della garanzia definitiva, soglie ridotte per il sotto-soglia (provvisoria 1%, definitiva 5%), aggiornamenti alla riduzione per certificazioni. La cauzione del comma 9 sulla rata di saldo è stata lasciata invariata. Il meccanismo (importo + interessi legali, durata fino alla definitività del collaudo) resta quello del 2023, e i due pareri MIT interpretano proprio questa formulazione originaria.

Dalla teoria all'operatività

Questa analisi normativa risponde alla domanda "quando la garanzia è dovuta". Le domande parallele - quanto costa, in quanto tempo viene emessa, quali clausole deve contenere, come si consegna alla stazione appaltante - appartengono al piano operativo e sono trattate nella nostra pagina prodotto dedicata alla fideiussione rata di saldo. Lì trovi il preventivatore online, le condizioni economiche, la procedura in quattro step e i recapiti del consulente dedicato.

Domande Frequenti sulla normativa

Cosa ha stabilito il parere MIT n. 4150 del 21 aprile 2026?

Ha distinto il regime a seconda del tipo di verifica: con collaudo la cauzione ex art. 117 c.9 è obbligatoria, con certificato di regolare esecuzione non lo è perché l'opera si considera già accettata al momento dell'emissione del CRE.

L'esonero dell'art. 117 c.14 si estende alla rata di saldo?

No. Il parere MIT n. 3827 del 19 novembre 2025 ha escluso l'estensione. La cauzione rata di saldo ha funzione e struttura autonome rispetto alla garanzia definitiva e segue regole proprie.

Come si calcola la maggiorazione per interesse legale?

Si applica il tasso legale vigente alla rata di saldo, per il periodo compreso tra collaudo provvisorio e definitivo. Formula: rata di saldo × tasso legale × anni. Durata massima: due anni ex art. 116 del Codice.

Il correttivo D.Lgs. 209/2024 ha toccato l'art. 117 c.9?

No. Il correttivo in vigore dal 31 dicembre 2024 ha modificato altre parti del regime delle garanzie ma ha lasciato invariato il comma 9 sulla cauzione per la rata di saldo.

Quando il collaudo diventa definitivo?

Decorsi due anni dalla data di emissione del certificato provvisorio, salvo che la stazione appaltante non abbia formulato riserve nel termine. Alla definitività la cauzione cessa automaticamente i suoi effetti.

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