Polizza CAR Manutenzione: Copertura Dopo Fine Lavori
POLIZZA CAR

Polizza CAR e Periodo di Manutenzione: Copertura Dopo Fine Lavori

Hai consegnato l'opera, hai firmato il verbale di ultimazione lavori e nei mesi successivi inizi a ricevere segnalazioni dal cantiere appena ultimato. La polizza CAR, però, sembra "scaduta" il giorno della consegna. È esattamente in questi casi che entra in gioco il periodo di manutenzione della polizza CAR, una garanzia spesso trascurata in fase di emissione ma decisiva nella fase post fine lavori. In questa guida vediamo cosa prevedono letteralmente le clausole di Manutenzione e Manutenzione Estesa nella polizza CAR opere civili, qual è la durata prevista dallo Schema Tipo 2.3 per gli appalti pubblici (max 24 mesi), come si raccorda la copertura con l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e perché la decennale postuma indennitaria copre invece danni espressamente esclusi dal periodo di manutenzione CAR.

Cos'è il periodo di manutenzione della polizza CAR

Il periodo di manutenzione è l'arco temporale, successivo alla consegna dell'opera, durante il quale la polizza CAR (Contractor's All Risks) continua a coprire l'impresa appaltatrice per i danni alle opere assicurate. Tecnicamente non si tratta di una proroga della copertura di cantiere, ma di una garanzia specifica e opzionale, denominata Maintenance Cover nella terminologia internazionale e garanzia manutenzione nei contratti italiani.

La logica è semplice: anche se i lavori sono formalmente conclusi, l'opera può manifestare nei primi mesi vizi, difetti o danni riconducibili alle attività di costruzione, oppure può essere oggetto di operazioni di manutenzione che generano nuovi danni a carico delle stesse opere o di terzi. Pensiamo a un'infiltrazione sul lastrico solare che si manifesta dopo le prime piogge intense, a un distacco di rivestimento causato da una posa non perfetta, oppure a un intervento di rifinitura post consegna che provoca un danno alle parti già consegnate. In tutti questi casi, se la polizza CAR non prevede il periodo di manutenzione, l'impresa rischia di affrontare il sinistro senza copertura assicurativa, perché la sezione Danni alle Opere si chiude con il rilascio del certificato provvisorio di collaudo o con la consegna dell'opera al Committente.

La garanzia manutenzione nasce proprio per evitare questo vuoto di tutela, particolarmente sentito negli appalti pubblici, dove la consegna dell'opera è seguita da una fase di collaudo e di verifica che può durare diversi mesi.

Durata standard del periodo di manutenzione

La durata del periodo di manutenzione della polizza CAR non è univoca: dipende dal tipo di opera, dal contratto d'appalto e dalle richieste della Stazione Appaltante. Lo Schema Tipo 2.3 fissa però un limite massimo invalicabile e nella pratica si seguono standard di mercato consolidati.

  • 12 mesi (durata standard): è la durata più diffusa nei cantieri privati e in molti appalti pubblici di importo medio-basso. Copre il primo anno successivo alla consegna, in cui statisticamente emerge la maggior parte dei vizi di costruzione e si concentrano gli interventi di rifinitura post collaudo provvisorio.
  • 24 mesi (durata massima): tipica delle grandi opere, delle infrastrutture pubbliche e dei cantieri con periodo di garanzia prolungato. Costituisce il limite massimo previsto dallo Schema Tipo 2.3 per la garanzia di manutenzione: la durata indicata nella Scheda Tecnica non può in ogni caso superare i ventiquattro mesi.
  • Coordinamento con il collaudo: negli appalti pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 la sezione di costruzione della CAR cessa al rilascio del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, oppure decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori. Da quel momento subentra, se prevista in polizza, la garanzia di manutenzione fino alla scadenza pattuita.

Una corretta valutazione della durata richiede un'analisi del cronoprogramma di collaudo previsto dal contratto, del tipo di opera realizzata e del profilo di rischio dell'impresa. Una durata sottostimata espone al rischio di scopertura proprio nel momento di massima criticità.

Manutenzione semplice e manutenzione estesa: le differenze

La garanzia manutenzione si articola in due varianti principali, con un ambito di copertura sensibilmente diverso. La scelta tra le due dipende dal tipo di intervento previsto nel periodo post consegna e dal livello di esposizione che l'impresa è disposta ad assumere.

Manutenzione (clausola standard)

La garanzia Manutenzione della polizza CAR opere civili prevede testualmente quanto segue:

"Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi, dovuti a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il suddetto periodo la società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo."

La clausola va letta secondo il suo significato letterale: l'indennizzo è limitato ai danni il cui presupposto è il fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. La portata applicativa concreta dipende dal tipo di obbligo manutentivo previsto dal contratto d'appalto e dal testo integrale di polizza: il nostro ufficio tecnico analizza il singolo capitolato per costruire la copertura coerente con il rischio reale.

Manutenzione estesa

La garanzia Manutenzione Estesa della polizza CAR opere civili prevede testualmente quanto segue:

"Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il suddetto periodo la società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo."

Rispetto alla clausola standard, la formulazione include espressamente l'ipotesi del danno dovuto a causa risalente al periodo di costruzione. L'esatta perimetrazione di questa ipotesi sul singolo cantiere richiede una lettura coordinata della specifica polizza, della Scheda Tecnica e degli obblighi del contratto d'appalto: è esattamente il tipo di analisi che assicurazionecantiere.it conduce nel processo di emissione della CAR, per evitare zone grigie nella fase post consegna.

Tabella comparativa: manutenzione semplice ed estesa

La tabella seguente riporta in forma sintetica il confronto letterale tra le due clausole. Per la valutazione applicativa concreta sul singolo cantiere assicurazionecantiere.it analizza il capitolato d'appalto e propone la formulazione coerente con il profilo di rischio.

Elemento Manutenzione (clausola standard) Manutenzione Estesa
Riferimento Garanzia opzionale - Sezione Danni alle Opere Garanzia opzionale - Sezione Danni alle Opere
Presupposto del danno indennizzabile Fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali Causa risalente al periodo di costruzione, oppure fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali
Oggetto della copertura Danni alle cose assicurate e danni a terzi Danni alle cose assicurate e danni a terzi
Esclusione espressa Danni causati da errori di progettazione o di calcolo Danni causati da errori di progettazione o di calcolo
Esclusione di legge Danni di cui all'art. 1669 c.c. Danni di cui all'art. 1669 c.c.
Durata Indicata nella Scheda Tecnica; nello Schema Tipo 2.3 non oltre 24 mesi Indicata nella Scheda Tecnica; nello Schema Tipo 2.3 non oltre 24 mesi

La differenza letterale tra le due clausole si concentra sul presupposto del danno indennizzabile. La scelta corretta sul singolo cantiere si fonda sulla lettura del contratto d'appalto, dei capitolati e degli obblighi di manutenzione previsti: è il lavoro di consulenza assicurativa che assicurazionecantiere.it svolge da oltre 40 anni a fianco delle imprese di costruzione.

Cosa copre la polizza CAR nel periodo di manutenzione

L'ambito di copertura del periodo di manutenzione nella polizza CAR è definito letteralmente dalla clausola attivata in polizza. Per quanto riguarda la polizza CAR opere civili, di seguito gli elementi che derivano direttamente dal testo della clausola.

  • Oggetto della copertura: in entrambe le varianti, danni alle cose assicurate e danni a terzi.
  • Presupposto del danno (clausola standard): fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.
  • Presupposto del danno (clausola estesa): causa risalente al periodo di costruzione, oppure fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.
  • Esclusione comune a entrambe le varianti: danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
  • Esclusione di legge: danni di cui all'art. 1669 del Codice Civile.

Le implicazioni pratiche di ciascuna clausola sui sinistri concretamente liquidabili dipendono dal testo integrale di polizza, dalla Scheda Tecnica e dalla giurisprudenza applicabile. Il valore aggiunto di un partner specializzato come assicurazionecantiere.it sta proprio nel costruire la copertura che riduce al minimo le zone grigie e nell'assistere il cliente in fase di sinistro.

Per un confronto puntuale con le coperture disponibili nei diversi prodotti del settore, si può approfondire il legame tra polizza CAR e decennale postuma e il tema della copertura post lavori sulle polizze di Rimpiazzo e Posa in Opera.

Cosa non copre la polizza CAR durante la manutenzione

Conoscere i limiti della garanzia è importante quanto conoscere ciò che protegge. La polizza CAR in manutenzione non è una copertura "tutto incluso" e presenta esclusioni precise.

  • Danni rientranti nell'art. 1669 del Codice Civile: i gravi difetti costruttivi e i casi di rovina totale o parziale dell'opera sono espressamente esclusi dal periodo di manutenzione CAR (art. 7 Schema Tipo 2.3) e vanno coperti con la polizza decennale postuma indennitaria prevista dal D.M. 154/2022.
  • Danni causati da errori di progettazione o di calcolo: esclusi sia dalla manutenzione semplice sia dalla manutenzione estesa, vanno coperti con la specifica garanzia opzionale "Errori di progettazione" attivabile in polizza durante il periodo di costruzione.
  • Danni da usura, vetustà e mancata manutenzione da parte del committente o del gestore dell'immobile.
  • Modifiche o interventi successivi non autorizzati realizzati da terzi sull'opera consegnata.
  • Danni indiretti, mancato godimento, lucro cessante conseguenti al sinistro, salvo specifica estensione.
  • Sinistri denunciati oltre il periodo di garanzia, anche se ricollegabili alle attività di costruzione.

Il confine tra ciò che è coperto dalla manutenzione CAR e ciò che ricade nella decennale postuma è uno degli aspetti tecnicamente più delicati. Un'analisi corretta in fase di emissione delle polizze evita contestazioni in fase di sinistro.

Periodo di manutenzione negli appalti pubblici

Negli appalti pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) il periodo successivo alla consegna dei lavori è disciplinato dall'art. 117 comma 10. La copertura del periodo di costruzione della CAR cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione oppure, in ogni caso, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. Da quel momento, qualora sia previsto contrattualmente un periodo di garanzia, alla CAR si affianca una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti dai rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e agli eventuali interventi di sostituzione o rifacimento.

Questa esigenza nasce da una considerazione operativa: tra la consegna dei lavori e il completamento del collaudo intercorre un periodo, spesso di sei-dodici mesi e talvolta superiore, in cui possono emergere vizi e difetti che la Stazione Appaltante può contestare. Senza la copertura della manutenzione, l'impresa rischierebbe di affrontare in proprio risarcimenti significativi proprio nella fase più delicata del rapporto, quella in cui si decide anche lo svincolo della cauzione definitiva e della fideiussione rata di saldo.

Lo Schema Tipo 2.3 (attualmente in uso per le polizze CAR sui lavori pubblici) disciplina la garanzia di manutenzione all'art. 7, prevedendo l'indennizzo dei danni alle opere assicurate dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto. La durata indicata nella Scheda Tecnica non può in ogni caso superare i ventiquattro mesi e dalla garanzia restano esclusi i danni di cui all'art. 1669 del Codice Civile.

Errori comuni nella gestione del periodo di manutenzione

Nell'esperienza quotidiana ci troviamo a gestire alcuni errori ricorrenti che, nel momento del sinistro, lasciano l'impresa esposta a perdite economiche rilevanti. Conoscerli aiuta a evitarli.

  • Non attivare la garanzia manutenzione per risparmiare sul premio: il risparmio nominale è risibile rispetto al rischio di un sinistro post consegna non coperto, soprattutto quando il contratto d'appalto prevede obblighi di intervento dopo la consegna.
  • Non leggere letteralmente la clausola attivata: Manutenzione e Manutenzione Estesa hanno presupposti diversi nel testo di polizza. Va sempre verificato quale variante è stata effettivamente sottoscritta e quale formulazione esatta è riportata nelle Condizioni di Assicurazione e nella Scheda Tecnica.
  • Sottostimare la durata: firmare una manutenzione di 12 mesi su un appalto pubblico con tempi di collaudo lunghi significa accettare uno scoperto certo. Lo Schema Tipo 2.3 consente fino a 24 mesi: una durata coerente con il cronoprogramma di collaudo è la scelta più prudente.
  • Non comunicare la data effettiva di ultimazione lavori: la decorrenza del periodo di manutenzione parte dalla data di ultimazione certificata, non dalla data ipotizzata in contratto.
  • Confondere la manutenzione CAR con la decennale postuma: sono due garanzie distinte e complementari. La manutenzione CAR esclude espressamente i danni di cui all'art. 1669 c.c., che sono il cuore della decennale postuma indennitaria.

Come scegliere la garanzia manutenzione giusta

La scelta della corretta garanzia di manutenzione per la propria polizza CAR si gioca su quattro elementi che il team tecnico di assicurazionecantiere.it analizza sistematicamente in fase di emissione.

  • Tipo di contratto d'appalto: pubblico (D.Lgs. 36/2023), privato, EPC, chiavi in mano. Ogni tipologia ha esigenze diverse di copertura post lavori.
  • Obblighi di manutenzione contrattuali: il presupposto comune di entrambe le clausole è "il fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali", quindi il perimetro degli interventi previsti dal contratto è decisivo nella scelta.
  • Formulazione esatta della clausola attivata: la differenza letterale tra Manutenzione e Manutenzione Estesa va calibrata sul rischio specifico del cantiere e sul testo che andrà concretamente in polizza.
  • Profilo di rischio dell'impresa: imprese che operano su appalti pubblici di importo elevato non possono permettersi scoperture proprio nella fase post consegna.

Per i costruttori di nuove costruzioni e per le demolizioni e ricostruzioni con importo lavori inferiore ai 2 milioni di euro, presso assicurazionecantiere.it è prevista la deroga all'obbligo di controllo tecnico ai fini dell'emissione della successiva polizza decennale postuma. È una possibilità che semplifica la procedura assicurativa e riduce i costi per le imprese di dimensioni medio-piccole, e si raccorda in modo efficace con la garanzia manutenzione della CAR per garantire la continuità di copertura tra la fine dei lavori e l'attivazione della decennale.

In casi particolari, quando un cantiere è stato concluso senza CAR e senza controllo tecnico, abbiamo la possibilità (in via di eccezione e una sola volta per cliente) di emettere comunque la polizza decennale postuma a fine lavori: è una soluzione concreta per chi rischia di non poter rogitare per mancata copertura. La valutazione va fatta caso per caso con il nostro ufficio tecnico.

Domande Frequenti sulla Polizza CAR in Manutenzione

Cos'è il periodo di manutenzione nella polizza CAR?

Il periodo di manutenzione è l'arco temporale successivo alla consegna dell'opera durante il quale la polizza CAR continua a coprire l'impresa per i danni alle opere assicurate riconducibili alle attività di costruzione. Si attiva con la specifica garanzia opzionale Manutenzione e ha una durata variabile da 12 a 24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Quanto dura il periodo di manutenzione di una polizza CAR?

La durata standard è di 12 mesi, estendibile in funzione del contratto. Lo Schema Tipo 2.3 fissa un limite massimo di 24 mesi e la durata effettiva è quella riportata nella Scheda Tecnica. Negli appalti pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 la sezione di costruzione della CAR cessa al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, oppure decorsi 12 mesi dall'ultimazione lavori, e da quel momento subentra la garanzia di manutenzione fino alla scadenza pattuita.

Cosa copre la polizza CAR durante la manutenzione?

Secondo la clausola standard, sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate e a terzi dovuti a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Con la clausola estesa il presupposto include anche i danni dovuti a causa risalente al periodo di costruzione. In entrambe le varianti restano esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo e i danni di cui all'art. 1669 c.c.

Qual è la differenza tra periodo di manutenzione CAR e decennale postuma?

La manutenzione CAR copre per 12-24 mesi i danni alle cose assicurate e ai terzi nel perimetro definito dalla clausola attivata (standard o estesa). La decennale postuma indennitaria prevista dal D.M. 154/2022 copre per 10 anni i danni di cui all'art. 1669 c.c., espressamente esclusi dal periodo di manutenzione CAR. Sono due garanzie complementari, con presupposti e durate diversi.

La garanzia manutenzione è prevista per gli appalti pubblici?

Sì. L'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, qualora il contratto preveda un periodo di garanzia post collaudo, alla CAR si affianchi una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti dai rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni e agli eventuali interventi di sostituzione o rifacimento. Lo Schema Tipo 2.3 disciplina questa garanzia all'art. 7 con durata massima di 24 mesi.

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