Negli appalti pubblici di lavori la copertura di responsabilità civile verso terzi non è una scelta commerciale ma un obbligo di legge preciso, contenuto nell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023. La norma definisce in modo puntuale la base di calcolo del massimale (il 5% dell'importo assicurato per i danni alle opere), le soglie minima e massima (500.000 euro e 5 milioni di euro), la natura e la durata della copertura. Intorno a questa disposizione ruotano molte delle contestazioni più frequenti in gara: capitolati che richiedono massimali superiori, sovrapposizioni con la RCT aziendale, equivoci sulla base di calcolo. In questa analisi normativa ricostruiamo il testo dell'articolo, il meccanismo del 5% con esempi, il rapporto con i capitolati speciali e gli interventi interpretativi più recenti del Ministero delle Infrastrutture.
Il testo dell'art. 117 comma 10 D.Lgs. 36/2023
La disposizione è collocata nel Libro II, Parte VI, Titolo V del Codice dei Contratti Pubblici, dedicato all'esecuzione del contratto. L'art. 117, dopo aver regolato la garanzia definitiva nei commi precedenti, al comma 10 affronta il tema della copertura assicurativa dei rischi di cantiere. La norma dispone che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione (danni alle opere) e che preveda, inoltre, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
La sezione RCT della polizza deve coprire "danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori", con un massimale non inferiore al 5% della somma assicurata per i danni alle opere, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro. Questa formulazione è stata ripresa senza modifiche sostanziali anche dal correttivo D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, che ha rivisto altre parti del regime delle garanzie senza toccare la struttura del comma 10.
Lo schema tipo di riferimento
L'attuazione pratica della norma avviene attraverso lo Schema Tipo 2.3 del D.M. 193/2022 per la polizza CAR di appalto pubblico, che codifica la struttura della copertura: sezione danni alle opere (da tutti i rischi di esecuzione) e sezione responsabilità civile verso terzi (con i parametri fissati dal c.10). Questo schema è ciò che materialmente l'appaltatore consegna alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.
Come si calcola il 5%: casi concreti
Il meccanismo di calcolo genera spesso dubbi, soprattutto per la presenza delle due soglie (minima e massima) che sostituiscono il 5% fuori da una specifica fascia di valore. Il principio operativo è il seguente.
La formula e le tre fasce
- Fascia bassa: quando il 5% dell'importo assicurato è inferiore a 500.000 euro, il massimale RCT è comunque 500.000 euro (soglia minima).
- Fascia intermedia: quando il 5% dell'importo assicurato è compreso tra 500.000 euro e 5 milioni, il massimale coincide esattamente con il 5%.
- Fascia alta: quando il 5% dell'importo assicurato supera i 5 milioni di euro, il massimale è bloccato a 5 milioni (soglia massima).
Esempi di calcolo per tre importi tipici
| Importo contrattuale | 5% dell'importo | Massimale RCT applicabile | Fascia |
|---|---|---|---|
| 2.500.000 euro | 125.000 euro | 500.000 euro | Bassa (soglia minima) |
| 15.000.000 euro | 750.000 euro | 750.000 euro | Intermedia (5% puro) |
| 120.000.000 euro | 6.000.000 euro | 5.000.000 euro | Alta (soglia massima) |
La base di calcolo è l'importo assicurato per i danni alle opere indicato nella polizza CAR, non l'importo contrattuale dell'appalto. Nella maggior parte dei casi i due valori coincidono (la CAR è dimensionata sull'importo dei lavori), ma quando il capitolato richiede coperture supplementari (opere preesistenti, demolizioni, spese di sgombero) la base cambia e con essa il calcolo.
Il rapporto con i capitolati: quando il minimo di legge non basta
L'art. 117 c.10 fissa un minimum normativo. La stazione appaltante conserva il potere di richiedere massimali più elevati attraverso il capitolato speciale d'appalto, quando la natura dell'opera lo giustifica. Negli appalti di grandi infrastrutture, opere in sotterraneo, lavori in contesti urbani densi o prossimi a beni culturali, è comune trovare capitolati con richieste di massimali a 10 o 20 milioni.
Cosa controllare nel capitolato prima di quotare la polizza
- Massimale richiesto: verificare se coincide con il 5% c.10 o se è stato elevato dalla stazione appaltante. La deroga al rialzo è sempre legittima, quella al ribasso no.
- Operatività territoriale: il capitolato può richiedere l'estensione territoriale (es. lavori in prossimità di sedimi ferroviari o aeroportuali).
- Garanzie accessorie specifiche: danni da vibrazione, RC incrociata, opere preesistenti, cose in consegna. Il capitolato può rendere indispensabili garanzie che nella CAR base sono opzionali.
- Schema di polizza richiesto: alcune stazioni appaltanti indicano testualmente lo schema da utilizzare (tipicamente il 2.3 del D.M. 193/2022, ma possono prescrivere estensioni).
- Clausole di riserva e franchigie massime: il capitolato può imporre franchigie massime non derogabili dall'appaltatore.
Cosa copre la RCT di appalto pubblico ex c.10
Il perimetro è circoscritto ai rischi verso terzi durante l'esecuzione dei lavori dello specifico cantiere oggetto dell'appalto. La sezione RCT della CAR copre, in via non esaustiva, i danni causati a proprietari di immobili confinanti, gestori di reti di servizi sotterranee (gas, acqua, elettricità, telecomunicazioni), passanti, automobilisti, committenti e loro incaricati, nella misura in cui i danni siano involontari e imputabili all'attività di cantiere.
Restano tipicamente esclusi, salvo estensioni, i danni alle opere in costruzione (coperti dalla sezione danni alle opere della stessa CAR), i danni da inquinamento graduale, i danni da amianto, i danni da dolo o colpa grave, e i danni da vibrazioni e rimozione sostegni quando non inclusi come garanzia accessoria. Le esclusioni operative sono trattate nel dettaglio dalle condizioni di polizza e dalle estensioni contrattuali.
RCT della CAR di appalto e RCT/RCO aziendale: due polizze, due funzioni
Uno dei fraintendimenti più frequenti riguarda il rapporto tra la sezione RCT della polizza CAR di appalto (quella imposta dall'art. 117 c.10) e la polizza RCT/RCO aziendale di cui molte imprese sono dotate. Le due polizze non sono alternative: sono complementari.
| Aspetto | RCT della CAR (art. 117 c.10) | RCT/RCO aziendale |
|---|---|---|
| Perimetro | Solo il cantiere specifico | Tutta l'attività dell'impresa |
| Durata | Durata dei lavori + manutenzione | Annuale, rinnovabile |
| Obbligo | Di legge negli appalti pubblici | Contrattuale (capitolati) e di fatto |
| Sezione RCO | Non prevista dal c.10 | Presente (danni a dipendenti) |
L'impresa che opera su più cantieri contemporaneamente ha bisogno di entrambe le polizze: la CAR per ogni singolo appalto (come imposto dal c.10 negli appalti pubblici) e la RCT/RCO aziendale come presidio di responsabilità civile continua dell'attività, compresa la copertura dei danni ai dipendenti che il c.10 non prevede.
Orientamenti interpretativi del Ministero delle Infrastrutture
La Commissione consultiva del MIT è intervenuta più volte su aspetti applicativi dell'art. 117. Due pareri recenti meritano menzione perché riguardano l'articolazione dell'art. 117 nel suo complesso.
Parere MIT n. 3827 del 19 novembre 2025
Il MIT ha chiarito che l'esonero dalla garanzia definitiva previsto dal comma 14 dell'art. 117 (per operatori economici di comprovata solidità) non si estende alle altre obbligazioni dello stesso articolo. In particolare non si estende né alla cauzione per la rata di saldo (comma 9) né all'obbligo di copertura assicurativa ex comma 10, che restano dovute indipendentemente dall'eventuale esonero del comma 14. La ratio è la diversa funzione: la garanzia definitiva è fideiussoria e tutela la stazione appaltante sul contratto, mentre la RCT tutela i terzi danneggiati e ha natura assicurativa.
Parere MIT n. 4150 del 21 aprile 2026
Il parere riguarda la cauzione per la rata di saldo (art. 117 c.9) e la sua non applicabilità quando la chiusura del contratto avviene tramite certificato di regolare esecuzione anziché collaudo. Pur non toccando direttamente il c.10, consolida un principio rilevante: le singole disposizioni dell'art. 117 hanno presupposti autonomi e vanno lette separatamente, senza automatismi tra commi.
Come si coordina il c.10 con le altre fonti normative
L'obbligo di copertura RCT negli appalti pubblici non vive in isolamento ma si inserisce in un quadro più ampio. I riferimenti da tenere presenti sono quattro.
- D.M. 193/2022 (Schema Tipo 2.3): traduce operativamente il c.10 definendo la struttura della polizza CAR di appalto pubblico, le clausole minime, le modalità di emissione.
- Art. 116 D.Lgs. 36/2023: disciplina i tempi e le modalità del collaudo, rilevante per determinare la durata della copertura assicurativa fino all'approvazione del collaudo definitivo.
- Art. 2087 Codice Civile: fonda la responsabilità del datore di lavoro verso i prestatori d'opera. L'obbligo RCO aziendale (fuori dal c.10) deriva indirettamente da qui.
- D.Lgs. 81/2008: il Testo Unico sulla sicurezza integra il quadro della responsabilità verso dipendenti e terzi in cantiere, anche se non prescrive direttamente l'obbligo assicurativo.
Dalla norma alla polizza
Leggere l'art. 117 c.10 è il primo passo. Tradurlo in una polizza conforme al capitolato e coerente con il profilo di rischio dell'appalto richiede un'analisi specifica. Se stai preparando la documentazione per una gara pubblica e vuoi verificare la copertura assicurativa prima della sottoscrizione, il nostro team può affiancarti nella fase di redazione e di emissione della polizza. Per una richiesta commerciale, usa il pulsante qui sotto.
Domande Frequenti sulla norma
Qual è il massimale RCT minimo imposto dall'art. 117 c.10 D.Lgs. 36/2023?
Il 5% dell'importo assicurato per i danni alle opere, con una soglia minima di 500.000 euro e una soglia massima di 5 milioni di euro. Le soglie prevalgono quando il 5% cade fuori dall'intervallo tra i due limiti.
Come si calcola il 5% previsto dal c.10?
Si applica all'importo assicurato per i danni alle opere della polizza CAR. Per un appalto da 15 milioni il 5% è 750.000 euro, che rientra nella fascia intermedia e diventa il massimale. Per un appalto da 2,5 milioni il 5% sarebbe 125.000, sotto soglia minima, quindi il massimale è 500.000. Per appalti oltre 100 milioni si applica il tetto di 5 milioni.
Un capitolato può richiedere massimali superiori al minimo di legge?
Sì, e accade di frequente negli appalti di grande dimensione o in contesti urbani sensibili. Le deroghe al rialzo rispetto al c.10 sono legittime; quelle al ribasso no.
La RCT della CAR di appalto sostituisce la RCT/RCO aziendale?
No. La prima copre solo il cantiere specifico e per la durata dei lavori; la seconda copre l'intera attività dell'impresa durante l'anno assicurativo e include la sezione RCO per i danni ai dipendenti. Sono complementari.
L'esonero del comma 14 riguarda anche la copertura RCT del comma 10?
No. Il parere MIT n. 3827/2025 ha confermato che l'esonero del c.14 si limita alla garanzia definitiva e non si estende agli altri obblighi dell'articolo. La copertura assicurativa RCT del c.10 resta obbligatoria.
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A cura di Federico Liguori, Responsabile Divisione Edilizia