ASSICURAZIONI PER:

GENERAL CONTRACTORS

ASSICURAZIONECANTIERE.IT propone a General Contractors e Imprese Edili una serie di pacchetti assicurativi ad un tasso vantaggioso per le seguenti polizze:

  • Polizze CAR/EAR,
  • Decennali Postume,
  • Rimpiazzo opere,
  • Fideiussioni
  • Garanzie di fornitura

Scopri di più o calcola un preventivo ora!

Il settore delle costruzioni nel 2022 ha registrato un aumento vertiginoso delle commesse, sia per lavori di ristrutturazioni sia per le nuove costruzioni, aumentando di conseguenza l'esigenza di protezione dai rischi connessi alla costruzione per General Contractors ed Imprese.

La scelta di un business partner affidabile, efficiente ma soprattutto specializzato come ASSICURAZIONECANTIERE.IT è di fondamentale importanza in questo settore che è sottoposto a sostanziali e pesanti aggiornamenti normativi che potrebbero, se non individuati per tempo, esporre i costruttori ai seguenti rischi:

  1. Esclusione dalle gare d'appalto;
  2. Violazioni contrattuali e normative;
  3. Esposizioni ai rischi del cantiere;
  4. Blocco degli atti di vendita immobiliare.(in caso di nuove costruzioni)

Sei un General Contractors o un'Impresa Edile?

Rivolgiti ad ASSICURAZIONECANTIERE.IT

Analizzeremo i tuoi contratti e i tuoi cantieri per trovare la soluzione assicurativa più adatta a te.


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QUALI RISCHI SONO COPERTI 

CON LA C.A.R.

DANNI ALLE COSE

  • DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O DI CALCOLO
  • OPERE OD IMPIANTI PREESISENTI
  • COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO
  • MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITA'
  • MANUTENZIONE
  • MANUTENZIONE ESTESA
  • MACCHINARIO, BARACCAMENTI O ATTREZZATURE DI CANTIERE

RESPONSABLITà CIVILE

  • RESPONSABILITÁ CIVILE
  • PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA
  • RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO
  • CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

RISCHIO DI MONTAGGIO, COsa copre?

La polizza EAR, acronimo di "ERECTION ALL RISKS", tutela l'impresa da tutti i rischi che possono sorgere in fase di montaggio e costruzione di un cantiere.

Sezione Danni alle cose:

  • Indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti (es. incendio, fulmine, furto, rapina), che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione.

Garanzie facoltative

  • Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
  • Opere od impianti preesistenti;
  • Costi di demolizione o di sgombero;
  • Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità;
  • Manutenzione;
  • Manutenzione estesa;
  • Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

Sezione Responsabilità civile verso terzi:

  •  Tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con il montaggio delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza.

Garanzie facoltative

  • Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
  • Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno;
  • Cavi o condutture sotterranee.

A cosa serve la DECENNALE POSTUMA?
COSA È

La polizza decennale postuma è un’assicurazione obbligatoria che ogni costruttore deve stipulare per evitare e prevenire eventuali difetti di costruzione di un immobile e danno a terzi, cioè il compratore o l’assegnatario dello stesso.
La polizza decennale postuma assume questo nome in quanto copre eventuali problemi costruttivi che emergono nei dieci anni successivi la data di completamente dell’opera edile.

Cosa copre

  • danni a terzi, dovuti a danni da rovina totale o parziale della costruzione stessa;
  • danni derivanti da gravi difetti nella costruzione;
  • danni causati da vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si sono manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

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